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Legge 20 febbraio 1958, n. 93 · Legge 20 febbraio 1958, n. 93 — Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive

Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una rendita per inabilita' permanente; 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte; 3) le cure mediche e chirurgiche; 4) la fornitura di apparecchi di protesi.