Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 3
Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti: 1) una rendita per inabilita' permanente; 2) una rendita ai superstiti ed un assegno una volta tanto in caso di morte; 3) le cure mediche e chirurgiche; 4) la fornitura di apparecchi di protesi.