Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Art. 11
((Qualora il medico in servizio presenti segni di radio-lesioni o di malattia derivante da radiazioni, sara' provveduto, previ opportuni accertamenti medici, alle cure del caso anche con temporanea sospensione dal servizio. Tali periodi di interruzione dal lavoro saranno considerati periodi lavorativi a tutti gli effetti, anche in deroga a norme particolari eventualmente vigenti)) .