Legge 20 febbraio 1958, n. 75 Art. 1
CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane.
CAPO I Chiusura delle case di prostituzione.
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorita' italiane.