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Legge 20 febbraio 1958, n. 55 · Legge 20 febbraio 1958, n. 55 — Estensione del trattamento di riversibilita' ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti

Legge 20 febbraio 1958, n. 55 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.