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Legge 20 febbraio 1958, n. 104 · Legge 20 febbraio 1958, n. 104 — Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette

Legge 20 febbraio 1958, n. 104 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'art. 71 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1101 , modificato dalla legge 20 marzo 1930, n. 159 , e' prorogato, per gli esattori del periodo 1943-1953, fino al 31 dicembre 1959.