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Legge 20 febbraio 1958, n. 104 · Legge 20 febbraio 1958, n. 104 — Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette

Legge 20 febbraio 1958, n. 104 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per le finanze ha facolta' di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio. La liquidazione a stralcio e' ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado. Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.