Legge 17 febbraio 1958, n. 140 Art. 6
Ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, in godimento al 1 dicembre 1957, e' concesso un assegno una tantum pari ad un dodicesimo dello importo annuo della pensione percepita.