Legge 17 febbraio 1958, n. 140 Art. 1
Il personale iscritto al Fondo di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione per effetto dell' art. 24 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 , ha facolta' di chiedere, ai fini del trattamento di pensione a carico del Fondo citato, il riconoscimento del periodo di servizio prestato con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidita', vecchiaia e superstiti, presso aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, anteriormente al 1 marzo 1953, utilizzando a tal fine i contributi a proprio favore nell'assicurazione predetta, gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, e versando gli importi eventualmente ancora necessari per la copertura della intera somma richiesta per il riconoscimento stesso.
Verweist auf
- Legge 17 febbraio 1958, n. 140 Art. 24