Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 3
Gli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta'. I salariati non di ruolo delle Amministrazioni predette cessano dal servizio al compimento del 65° anno di eta', se uomini e del 60° anno di eta', se donne. Si applica il disposto del terzo e quarto comma dell'art. 1.