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Legge 15 febbraio 1958, n. 46 · Legge 15 febbraio 1958, n. 46 — Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 21

In KraftAmtlicher Text

Le norme contenute nella presente legge, ricorrendo le stesse condizioni ivi previste, si applicano anche nei confronti degli aventi diritto a seguito di decesso degli ufficiali, sottufficiali o militari di truppa e del personale delle Ferrovie dello Stato, fatte salve le particolari piu' favorevoli disposizioni in vigore.