Legge 15 febbraio 1958, n. 46 Art. 14
Nel caso in cui il pensionato trattenuto in servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 4 deceda dopo il quindicesimo anno di servizio effettivo e prima del ventesimo anno di detto servizio, non si fa luogo alla liquidazione dell'indennita' una volta tanto, e spetta agli aventi diritto la pensione di riversibilita' da determinarsi sulla base della corrispondente pensione diretta calcolata ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 1.