Legge 14 febbraio 1958, n. 138 Art. 6
Si computa come lavoro effettivo per il personale viaggiante: a) il tempo occorrente per la preparazione dell'autoveicolo, computato dal momento in cui il lavoratore e obbligato a presentarsi in servizio per approntare e prendere in consegna l'autoveicolo, a quello in cui e' autorizzato a lasciarlo, incluse le soste di durata non superiore a 30 minuti; b) il tempo in cui e' richiesta la presenza del lavoratore sull'autoveicolo per essere pronto a partire e quello impiegato in autorimessa o durante il viaggio per qualsiasi lavoro di eccedenza, manutenzione e riparazione dell'autoveicolo; c) il tempo impiegato per la guida ed il periodo durante il quale il lavoratore e' comandato a disposizione dell'azienda; d) il tempo impiegato in prestazioni accessorie: 1) per i lavori concernenti la compilazione dei fogli di servizio, il versamento dell'incasso, il controllo dei biglietti ed altri lavori simili; 2) per il carico e scarico dei bagagli e delle merci e per la posta; e) il tempo dovuto a ritardi giustificati da causa di forza maggiore; f) un'aliquota non inferiore al 12 per cento nel periodo di tempo che il lavoratore trascorre inoperoso fuori residenza, e senza altro obbligo per esso che quello della reperibilita', ed escluso il periodo di riposo giornaliero di cui all'art. 7.