Legge 14 febbraio 1958, n. 138 · Legge 14 febbraio 1958, n. 138 — Orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto viaggiatori Legge 14 febbraio 1958, n. 138 Art. 4 In KraftAmtlicher Text Si considera notturno il lavoro effettuato, in tutto o in parte, dalle ore 22 alle ore 5. ← Vorherige · Art. 3 Inhalt Art. 5 · Nächste →