Legge 11 febbraio 1958, n. 89 Art. 5
Gli Enti e gli Istituti di credito, di previdenza o di assicurazione nonche' l'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti e ad altre disposizioni, ad ammettere allo sconto le semestralita' di cui ai precedenti articoli e le annualita' di cui all' art. 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 . Il Ministero del tesoro stipulera' apposite convenzioni con gli Enti e gli Istituti di cui al comma precedente per determinare le somme da investire nello sconto di dette semestralita' ed annualita' e le condizioni di tasso e di spese che dovranno essere praticate nelle operazioni relative.
Verweist auf
- Legge 11 febbraio 1958, n. 89 Art. 42