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Legge 11 febbraio 1958, n. 89 · Legge 11 febbraio 1958, n. 89 — Modifica del sistema dei pagamenti rateali e agevolazione degli sconti, degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra

Legge 11 febbraio 1958, n. 89 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L' art. 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente: "Salvo i casi per i quali la presente legge prevede un diverso sistema di pagamento, l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni singolo cespite, degli indennizzi e dei contributi deve essere corrisposto nel modo seguente: se non supera lire 1.000.000, in unica soluzione; se supera lire 1.000.000 e non lire 30.500.000, in rate semestrali consecutive di cui la prima di lire 1.000.000, le successive di lire 500.000 ciascuna e l'ultima d'importo pari al residuo eventualmente inferiore alle lire 500.000; se supera lire 30.500.000, in sessanta rate semestrali consecutive di cui la prima non inferiore ad un milione di lire".