Legge 11 febbraio 1958, n. 57 Art. 2
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.