Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 29
TITOLO III ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvedera' con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio