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Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 29

TITOLO III ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA

In KraftAmtlicher Text

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto nell'importo annuo di lire 300 milioni, a partire dall'anno scolastico 1958-59, si provvedera' con l'aumento del gettito delle tasse di cui all'art. 11. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio