Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 27
TITOLO III ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.