Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 25
TITOLO III ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alle legge 22 maggio 1939 n. 866 . L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.