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Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica

Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 21Riammissione in servizio

TITOLO II RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

In KraftAmtlicher Text

Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica gia' in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 , e successive modificazioni.