Legge 7 febbraio 1958, n. 88 · Legge 7 febbraio 1958, n. 88 — Provvedimenti per l'educazione fisica
Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 21Riammissione in servizio
TITOLO II RUOLO ORGANICO DEGLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA
Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica gia' in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 , e successive modificazioni.
Verweist auf
- Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 146
- Legge 7 febbraio 1958, n. 88 Art. 16