Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 27
TITOLO IV Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza
La presente legge ha effetto dal 1° gennaio
1957. Le norme contenute negli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 21 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta.