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Legge 4 febbraio 1958, n. 87 · Legge 4 febbraio 1958, n. 87 — Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

Legge 4 febbraio 1958, n. 87 Art. 15

TITOLO II Nuova misura dei contributi della Cassa per le pensioni ai sanitari

In KraftAmtlicher Text

Per le domande di riscatto presentate dalla data da cui ha effetto la presente legge a quella della sua pubblicazione, e' data facolta' all'iscritto ed ai suoi aventi causa, di chiedere che ai servizi da riscattare vengano attribuite, con riferimento ai vari periodi del servizio stesso, le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione del quarto comma dell'art. 13, ovvero la retribuzione annua contributiva fissa di lire 600.000. Il relativo contributo viene determinato, in base alla retribuzione prescelta, con l'applicazione delle norme contenute nell'art. 14. Qualora sia stata prescelta la retribuzione di lire 600.000, il contributo di riscatto non puo' superare quello determinato in conformita' alle norme contenute nel primo comma dell'art. 24 della legge 11 giugno 1954, n. 409 . Quando la domanda di riscatto risulti regolarmente presentata in data anteriore a quella da cui ha effetto la presente legge, il contributo si determina in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa e i relativi servizi vengono valutati come utili anche ai fini dell'applicazione del comma primo dell'art. 6.