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Legge 4 febbraio 1958, n. 56 · Legge 4 febbraio 1958, n. 56 — Disposizioni in favore degli ufficiali della Guardia di finanza, che cessano dal servizio permanente, passando dalla posizione di fuori quadro e fuori organico nella posizione ausiliaria

Legge 4 febbraio 1958, n. 56 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.000.000, si fara' fronte mediante i normali stanziamenti del capitolo 71 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.