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Legge 4 febbraio 1958, n. 23 · Legge 4 febbraio 1958, n. 23 — Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

Legge 4 febbraio 1958, n. 23 Art. 3

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Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si fara' riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A tali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella. L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sara' fatto con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.