Legge 4 febbraio 1958, n. 212 Art. 2
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo, Annesso e scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo, Annesso e scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.