Legge 4 febbraio 1958, n. 157 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.