Legge 4 febbraio 1958, n. 122 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.