Legge 24 gennaio 1958, n. 101 Art. 1
I velocipedi debbono essere muniti: a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta ed efficace; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivi a luce riflessa arancione. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni sportive.