Legge 2 gennaio 1958, n. 3 Art. 10
All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all' art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . A tal uopo il Ministero del tesoro e' autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscriverle nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.
Verweist auf
- Legge 2 gennaio 1958, n. 3 Art. 14