Legge 28 dicembre 1957, n. 1319 Art. 2
All'onere di cui sopra si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.
All'onere di cui sopra si fara' fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.