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Legge 23 dicembre 1957, n. 1300 · Legge 23 dicembre 1957, n. 1300 — Proroga del rilascio delle abilitazioni provvisorie all'esercizio professionale ai laureati degli anni accademici antecedenti all'anno accademico 1954-55

Legge 23 dicembre 1957, n. 1300 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Le domande per ottenere il certificato di abilitazione provvisoria ai sensi del precedente articolo dovranno essere presentate non oltre sei mesi prima della scadenza del termine indicato dall'ultimo comma dell' art. 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 . Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le domande da parte di coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378 .