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Legge 22 dicembre 1957, n. 1294 · Legge 22 dicembre 1957, n. 1294 — Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali

Legge 22 dicembre 1957, n. 1294 Art. 13

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S'intendono anche condotte per conto e nell'interesse dello Stato: a) le operazioni di presa in consegna, di conservazione e distribuzione dei medicinali e del materiale sanitario, fornito dai Governi alleati al Governo italiano e dei farmaci ceduti dall'A.R.A.R., effettuate sino al dicembre 1947, direttamente dalla Societa' a responsabilita' limitata denominata "Ente Nazionale Distribuzione Medicinali Alleati" (E.N.D.I.M.E.A.); b) le medesime operazioni compiute successivamente e fino alla entrata in vigore della presente legge dalla gestione commissariale E.N.D.I.M.E.A.