Legge 18 dicembre 1957, n. 1262 Art. 2
L'onere di lire 33.020.834 fara' carico al fondo globale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1956-57. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.