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Legge 3 dicembre 1957, n. 1196 · Legge 3 dicembre 1957, n. 1196 — Concessione di mutui all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) per il finanziamento dei crediti a medio termine, derivanti da esportazioni relative a forniture speciali, di cui alla legge 22 dicembre 1953, n. 955

Legge 3 dicembre 1957, n. 1196 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il Mediocredito rimborsera' allo Stato le somme ad esso mutuate con gli interessi, al tasso che sara' stabilito dal Ministro per il tesoro, secondo piani di rimborso che di volta in volta il Ministro stesso fissera' in corrispondenza col piano di ammortamento dei certificati di credito da emettersi a norma del successivo art. 6.