Legge 3 dicembre 1957, n. 1144 Art. 2
Sono prorogate sino alla entrata in vigore delle nuove norme regolanti le provvidenze per il teatro: a) la concessione dell'abbuono di cui all' art. 3 della legge 31 luglio 1956, n. 898 ; b) le disposizioni di cui all' art. 7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538 , e successive modifiche.
Verweist auf
- Legge 3 dicembre 1957, n. 1144 Art. 3
- Legge 3 dicembre 1957, n. 1144 Art. 7