Legge 30 novembre 1957, n. 1209 Art. 1
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione della campagna 1957-58 ed a fissare le relative modalita'.