Legge 26 novembre 1957, n. 1292 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione internazionale indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della Convenzione stessa.