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Legge 25 novembre 1957, n. 1139 · Legge 25 novembre 1957, n. 1139 — Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale

Legge 25 novembre 1957, n. 1139 Art. 3

TITOLO I Disciplina dell'assistenza creditizia ai dipendenti statali

In KraftAmtlicher Text

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo, che abbiano compiuto almeno sette anni del rapporto di impiego o di lavoro con le Amministrazioni dello Stato o con le Aziende statali, possono contrarre prestiti con l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, estinguibili in sessanta mensilita' verso cessione di quote dello stipendio o del salario non superiori al quinto. Ai prestiti di cui al precedente comma si applicano le norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , e dalle successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal relativo regolamento, per i prestiti diretti gia' concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Dagli impiegati e dai salariati non di ruolo e' dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali il contributo dello 0,50 per cento sugli stipendi e sui salari analogamente a quanto stabilito per il personale di ruolo dall' art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 . Tale contributo e' rimborsabile dopo la cessazione dal servizio, secondo le norme dettate dal citato art. 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , alle categorie ammesse ai prestiti e non iscritte all'Opera di previdenza.