Legge 25 novembre 1957, n. 1139 Art. 22
TITOLO II Miglioramenti e modifiche al trattamento di previdenza dei dipendenti statali
I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilita'. La tredicesima mensilita' dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre e' determinata in base agli importi predetti.