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Legge 25 novembre 1957, n. 1139 · Legge 25 novembre 1957, n. 1139 — Nuove norme per l'assistenza creditizia ai dipendenti statali e miglioramenti al trattamento previdenziale

Legge 25 novembre 1957, n. 1139 Art. 17

TITOLO II Miglioramenti e modifiche al trattamento di previdenza dei dipendenti statali

In KraftAmtlicher Text

Gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di riversibilita' in corso di godimento al 1 luglio 1956 vengono riliquidati, con effetto da tale data, con l'applicazione delle norme di cui al precedente art. 15, prendendo a base, per ciascuno assegno, quale ultima retribuzione annua contributiva dell'iscritto, quella virtuale al 1 luglio 1956 determinata nel modo indicato al comma secondo del precedente art. 16. L'importo annuo cosi' risultante in nessun caso puo' essere inferiore a quello in godimento al 30 giugno 1956 calcolato in base alle disposizioni di legge in vigore a tale data e con l'aumento del 16 per cento. L'eventuale differenza sara' corrisposta a titolo di assegno personale.