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Legge 16 novembre 1957, n. 1122 · Legge 16 novembre 1957, n. 1122 — Liquidazione della Gestione raggruppamenti autocarri

Legge 16 novembre 1957, n. 1122 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Al personale della G.R.A. che non venga assunto ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 alle dipendenze dello Stato e' corrisposta una integrazione del trattamento di cui al precedente art. 2, pari a tre mensilita' dello stipendio o della paga e delle indennita' accessorie aventi carattere continuativo se trattasi di impiegati, ovvero pari a novanta giornate della paga e delle indennita' accessorie, sempre a carattere continuativo, se trattasi di personale salariato. Tale integrazione va computata sull'ammontare dello stipendio o della paga spettante alla scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.