Legge 10 novembre 1957, n. 1135 Art. 2
Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni. All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti. Per i contratti stipulati in conformita' di tali capitolati non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.