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Legge 10 novembre 1957, n. 1135 · Legge 10 novembre 1957, n. 1135 — Formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo

Legge 10 novembre 1957, n. 1135 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni. All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti. Per i contratti stipulati in conformita' di tali capitolati non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.