Legge 7 novembre 1957, n. 1307 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, con esclusione delle norme contenute nella parte II del predetto Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Tali norme potranno essere applicate soltanto in quanto compatibili con le leggi vigenti al 10 ottobre 1949, data di adesione dell'Italia all'Accordo generale suddetto.