Legge 1 novembre 1957, n. 1058 Art. 2
La somma di cui al precedente articolo, ripartita in cinque esercizi finanziari, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 200 milioni per ogni esercizio a partire dal 1957-58. Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzabili in quelli successivi.