Legge 22 ottobre 1957, n. 1053 Art. 1
Le norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117 , sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti: a) al personale militare somalo gia' dipendente dal cessato Governo della Somalia italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa orientale italiana; b) agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera a).