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Legge 21 ottobre 1957, n. 1027 · Legge 21 ottobre 1957, n. 1027 — Modifiche alle vigenti disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sulla disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

Legge 21 ottobre 1957, n. 1027 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L' art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 , e' sostituito dal seguente: "I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini e Collegi, nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni duecento iscritti e frazione di duecento iscritti al rispettivo albo provinciale".