Legge 18 ottobre 1957, n. 1026 Art. 4
Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di storia patria per la Calabria e della Deputazione di storia patria per la Lucania saranno stabilite da statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.