Legge 18 ottobre 1957, n. 1026 Art. 2
La Deputazione di cui all'art. 1 assume la denominazione di "Deputazione di storia patria per la Calabria" e ha sede in Reggio Calabria.
La Deputazione di cui all'art. 1 assume la denominazione di "Deputazione di storia patria per la Calabria" e ha sede in Reggio Calabria.