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Legge 10 ottobre 1957, n. 1036 · Legge 10 ottobre 1957, n. 1036 — Riordinamento degli organici degli insegnanti degli Educandati statali femminili e concorsi speciali negli stessi

Legge 10 ottobre 1957, n. 1036 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 . Salvo quanto previsto dal successivo art. 4, il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, o, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, e' disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi d'insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.