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Legge 9 ottobre 1957, n. 976 · Legge 9 ottobre 1957, n. 976 — Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi, nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

Legge 9 ottobre 1957, n. 976 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili e' determinata per i terreni, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato catastalmente, rivalutato sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 , e per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951 n. 1219 , capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni della localita', le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilita' e le altre condizioni dell'adificio stesso.